Diritti e doveri

Reddito di Cittadinanza: può richiederlo anche chi è titolare di assegno di invalidità


Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Ogni singolo cittadino può ottenere il Reddito di Cittadinanza, a patto che siano rispettati i requisiti.

Molti lettori ci chiedono se possono ottenere il Reddito di Cittadinanza, pur percependo l’assegno di invalidità. La risposta è si, ma è opportuno non superare i limiti di reddito stabiliti.

Reddito di cittadinanza: può richiederlo titolare di assegno ordinario di invalidità

Entrando nel dettaglio della questione, rispondiamo ad un nostro lettore che percepisce un assegno di invalidità di 515 euro e vorrebbe richiedere il Reddito di Cittadinanza, non avendo un lavoro e vivendo in affitto.

Requisiti Reddito di Cittadinanza

Puoi richiedere il Reddito di Cittadinanza 2021 (o la Pensione di cittadinanza) se possiedi i seguenti requisiti generali:

-sei un cittadino italiano o europeo, o familiare di un cittadino italiano o europeo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o soggiornante di lungo periodo, o titolare di protezione internazionale;

-sei residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
hai compiuto 18 anni;

-sei disoccupato o inoccupato;

-hai un ISEE inferiore a 9.360 euro l’anno;
possiedi un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui;

-il tuo patrimonio mobiliare (finanziario) non supera 6.000 euro. Questo limite viene accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementabile di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Nel caso di famiglie con persone disabili i valori massimi previsti vengono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Per i pensionati che vivono al di sotto della soglia di povertà e che intendono beneficiare della Pensione di cittadinanza, invece, il limite di 6.000 euro per il patrimonio finanziario è esteso ad 8.000 euro per le coppie;

-il valore del reddito familiare è inferiore ad una soglia di 6.000 euro l’anno, incrementata a 7.560 euro per la PdC e a 9.360 euro per i nuclei familiari che risiedano in abitazione in locazione, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista del decreto legge, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni altro membro di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1;

-tu e gli altri membri del tuo nucleo familiare (se non vivi da solo) non siete intestatari e non avete piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi precedenti la richiesta del RdC, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima nei 2 anni antecedenti alla stessa, esclusi i mezzi per i quali è prevista un’agevolazione fiscale a favore delle persone disabili;

-tu e gli altri membri del tuo nucleo familiare non siete intestatari e non avete piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
non sei sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e non hai subito condanne definitive, nei dieci anni precedenti la richiesta di RdC, per uno dei delitti indicati negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

-Non puoi richiedere il Reddito di cittadinanza (ma il tuo nucleo familiare può richiederlo) se sei disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nel limite di 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, eccetto che nel caso di dimissioni per giusta causa.

Il Reddito di Cittadinanza pertanto, può essere percepito anche da chi già incassa l’assegno di invalidità.

La regola generale, quindi, vuole che il titolare di assegno ordinario di invalidità non sia escluso a priori dai beneficiari del RDC, ma che anch’egli debba rispettare i limiti di reddito imposti a chi percepisce il sussidio.


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