Diritti e doveri

Alla vedova spettano due anni di pensione di reversibilità, pagati in un unica soluzione in questo unico caso


La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa .

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa ;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Ecco quando la vedova può ottenere 24 importi di reversibilità in un unica soluzione

Il coniuge rimasto vedovo ha sempre diritto alla pensione di reversibilità. Anche se ha redditi personali. Il trattamento, infatti, può essere decurtato ma mai revocato a causa dei redditi. Il vedovo o la vedova, però, continuano ad avere diritto alla misura solo fino a quando non si risposano. Se si contrae nuovo matrimonio, infatti, il diritto alla pensione di reversibilità si perde.

La nuova convivenza, invece, non ha nessun effetto sul diritto alla prestazione. Il vedovo, quindi, se convive con un nuovo partner ha diritto a conservare il trattamento. Se si risposa, invece, la pensione si annulla.

Pur perdendo il diritto a ricevere il trattamento previdenziale indiretto la vedova che avrà deciso di risposarsi, ha diritto a ricevere 24 mensilità pagate in una unica soluzione. Perde, quindi, l’erogazione mensile della pensione di reversibilità ma le vengono riconosciuti due anni di trattamento erogati accreditati insieme.

Le due annualità sono calcolate, comprensive di tredicesima, sulla quota di pensione percepita al momento delle nuove nozze. La liquidazione delle 26 mensilità è necessario presentare una apposita domanda. In essa dovranno indicare, oltre ai propri dati:

-il numero di certificato di pensione percepita;
-la data delle nuove nozze.

Da sottolineare che la doppia annualità di pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato che convola a nuove nozze. Così come spetta al coniuge divorziato, titolare del trattamento, che decide di risposarsi. Attenzione: le 26 mensilità che si ricevono in un’unica soluzione sono tassate nello stesso modo in cui era tassata la pensione ai superstiti.

Questo significa che, se la vedova che percepiva 500 euro di pensione di reversibilità, ha deciso di convolare a nuove nozze, otterrà dall’ INPS un importo di liquidazione della reversibilità pari a 13.000 euro ovvero 26 mensilità moltiplicate per 500 euro.

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