Diritti e doveri

Perché non tutti hanno ricevuto l’aumento della pensione per invalidità da 280 a 650 euro?


Sono in molti a domandarsi perché l’assegno di invalidità civile, che per tanti anni si è attestato intorno ai 280 euro mensili, non sia stato automaticamente aumentato a 650 euro, come annunciato nel Decreto Legge del 20 agosto 2020. Il chiarimento è importante: l’incremento dell’importo, conosciuto anche con il nome di “incremento al milione”, non è destinato a tutti indistintamente, ma solo a coloro che rispettano precisi requisiti, sia dal punto di vista sanitario che amministrativo.

L’aumento è infatti riservato esclusivamente ai cittadini a cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile totale, pari al 100%, e che siano inabili al lavoro, ossia impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa della loro condizione fisica o psichica. Inoltre, è fondamentale che l’interessato non percepisca redditi superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, che variano ogni anno in base agli aggiornamenti ISTAT. Questo significa che chi ha una percentuale d’invalidità inferiore al 100%, oppure chi è dichiarato invalido ma non inabile al lavoro, non ha diritto all’aumento.

L’erogazione dell’importo maggiorato è stata avviata a partire da novembre 2020, mese in cui l’INPS ha cominciato a riconoscere automaticamente il beneficio ai soggetti rientranti nella categoria prevista. Per tutti gli altri, anche se già titolari di un assegno di invalidità civile, l’importo è rimasto invariato.

È dunque importante informarsi attentamente sui requisiti specifici per comprendere se si rientra o meno tra i beneficiari dell’incremento. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un CAF o a un patronato, che potrà verificare la situazione personale e fornire assistenza nella valutazione dei requisiti richiesti.

Invalidi civili al 100%

Nel caso in cui il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, sia sul piano sanitario che amministrativo, e risulti titolare di una invalidità civile totale, ossia riconosciuta al 100%, ha diritto a percepire un trattamento economico mensile pari a 650 euro, erogato per 13 mensilità all’anno. Questo importo rappresenta un adeguamento dell’assegno di invalidità civile destinato a garantire un livello minimo di sostegno economico a chi si trova in condizioni di grave menomazione fisica o psichica che impediscono qualsiasi attività lavorativa.

È importante sottolineare che, una volta accertato il diritto a questa prestazione, non è necessario presentare alcuna domanda aggiuntiva per ottenere l’aumento dell’importo mensile. L’INPS provvede automaticamente all’adeguamento della somma spettante, senza richiedere ulteriori adempimenti da parte del beneficiario. Tale procedura automatica è stata pensata per semplificare l’accesso ai diritti e garantire maggiore equità e tempestività nel riconoscimento degli stessi.

Un ulteriore elemento significativo riguarda il riconoscimento degli arretrati: la normativa che ha introdotto questo incremento ha effetto retroattivo a partire dal 20 luglio 2020, data in cui la disposizione è ufficialmente entrata in vigore. Ciò significa che coloro che risultano idonei al beneficio riceveranno anche le somme spettanti per i mesi passati, a titolo di conguaglio.

Questa misura si inserisce in un più ampio quadro di tutela sociale, volto a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità totale, offrendo un supporto economico più adeguato alle loro reali esigenze quotidiane, in termini di spese sanitarie, assistenza e inclusione sociale.

Perché non tutti ricevono l’aumento della pensione per invalidità?

L’aumento, però, non è riconosciuto a tutti, bisogna avere particolari requisiti di reddito. Nello specifico, spetta a coloro che hanno un reddito personale non superiore a 17.050,42 euro.

Possono fare richiesta della pensione inabilità civile coloro che:

a) sono riconosciuti totalmente o permanentemente inabili;

b) hanno un reddito basso e quindi in stato di bisogno economico;

c) un’età anagrafica dai 18 ai 67 anni;

d) se cittadino straniero comunitario deve essere iscritto nell’anagrafe del Comune di residenza;

e) se cittadino extracomunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno;

f) hanno la residenza abituale nel territorio nazionale.