Liste d’attesa troppo lunghe? Hai diritto alla visita privata pagando solo il ticket. Ecco cosa devi fare

In Italia la Sanità, purtroppo, ha delle serie difficoltà che riguardano le liste d’attesa eccessivamente lunghe e i pazienti, tutti o quasi, ne sono insoddisfatti.
Liste lunghissime costringono i cittadini che hanno necessità, a sottoporsi ad esami di laboratorio, a esami di diagnostica strumentale o a interventi chirurgici non urgenti ricorrendo a strutture private, con notevole aumento dei costi.
Quali sono i tempi massimi di attesa?
In realtà, però, vi è un decreto decreto legislativo del 1998, precisamente il numero 124, di cui poco si parla o che nessuno o quasi conosce, che dà delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa.
Volendo citare il comma 10 dell’articolo 3, che tratta dei diritti dei pazienti e delle liste d’attesa, si può facilmente comprendere che la legge italiana OBBLIGA le Regioni a disciplinare i criteri secondo i quali, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, devono determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata.
Tempi di attesa lunghi? Vai al privato pagando solo il ticket

Cosa fare se, per eseguire una risonanza magnetica, una tac o una ecografia dobbiamo aspettare diversi mesi, magari quando ormai la nostra patologia potrebbe essersi aggravata?
L’unica soluzione sarebbe andare in una struttura privata, pagando l’intero costo della prestazione, spesso a caro prezzo, pur di ricevere assistenza quanto prima possibile, per ottenere risultati in anticipo e bloccare la patologia.
C’è chi però, ha un basso reddito e non ha sufficiente risorse economiche per potersi permettere medici privati ed esami costosi. Preso dallo sconforto, il malato si adatta alla fila lunga, è obbligato ad attendere il suo posto in una interminabile lista d’attesa in ospedale. Insomma ci si rassegna all’idea.
In verità, una soluzione c’è, ed anche particolarmente vantaggiosa, ma sono pochi a conoscerla, anzi quasi nessuno.
Nessuna ASL e ne gli ospedali comunicano tutto ciò ai pazienti, andando a loro discapito.
Il tutto è scritto in un decreto legislativo del 1998, precisamente il numero 124, il quale al comma 10 cita:
“le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita’ sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che puo’ intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine e’ data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonche’ idonea pubblicita’ a cura delle aziende unita’ sanitarie locali ed ospedaliere.”
Cosa significa quindi? Significa che il tempo massimo di attesa, tra la data della richiesta e la prestazione non può e non deve superare i 30 giorni.
Se quindi l’USL non ci può garantire la prestazione entro 30 giorni, significa che andrete dal privato pagando solo il ticket. Ecco come.
Ricorso alla prestazione libero-professionale intramuraria

Come previsto dal comma 13, sempre all’ articolo 3:
“qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito puo’ chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attivita’ libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito e’ richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.
Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito e’ richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione”
Il cittadino si fa carico, così, del solo costo del ticket.
Insomma, se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge, fissati a 30 giorni, il paziente DEVE PRETENDERE che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.
Come fare? Semplice. Il paziente dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria». Addirittura, in subordine, è possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private.
