Diritti e doveri

Canone Rai, il 1° febbraio ultimo giorno per chiedere esenzione. Bastano pochi minuti: ecco come fare


Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno. In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali e nonostante la crisi e la chiusura di bar e ristoranti, i titolari dovranno pagarlo comunque.

Chi non deve pagare il canone?

Sono le ultime ore per chiedere l’esenzione dal pagamento dei 90 euro del canone Rai 2021. Dal 2016, quando è partito l’addebito automatico in bolletta della luce, chi è titolare di un’utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa può presentare una dichiarazione ad hoc, via web oppure con raccomandata o Pec.

Ma in quali altri casi si può chiedere l’esenzione del canone?

Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello – pdf .

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

Cittadini ultrasettantacinquenni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 1° Febbraio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

-gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
-i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
-i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
-i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Come fare domanda

Gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate . Se non si può trasmettere la domanda via web, il modulo può essere inviato tramite raccomandata. In alternativa, è anche possibile rivolgersi a intermediari come i Caf. Chi dovesse saltare la scadenza di lunedì potrà beneficiare di un esonero parziale: presentando domanda entro il 30 giugno si verrà esonerati per il secondo semestre dell’anno.


error: Contenuto protetto da Copyright