Diritti e doveri

Pensioni di invalidità, a chi spettano gli arretrati fino a 5 anni?


Pensioni di invalidità, a chi spettano gli arretrati fino a 5 anni? Una domanda che ci viene posta da molti lettori.
Gli invalidi civili totali con un’età superiore a 60 anni hanno diritto a ottenere fino a 5 anni di arretrati. Ma in quali casi? Scopriamolo.

Arretrati, quando ottenerli

Come tutti sapranno, ad Agosto 2020 l’assegno della pensione di invalidità pari al 100% è passato da 286 euro a 650 euro.

La sentenza 152 della Corte Costituzionale infatti ha esteso l’aumento delle pensioni anche ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60.

Ecco cosa era stato riportato, nel documento: “Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”, riporta la sentenza.

Di fatto la sentenza ha superato una vecchia legge (la legge n° 448 del 2001 all’articolo n° 38), che prevedeva espressamente che il diritto all’incremento al milione era appannaggio solo di soggetti over 60 di età.

La sentenza però non ha effetti retroattivi: le nuove platee beneficiarie non possono ottenere gli arretrati per i periodi anteriori al 20 luglio 2020, data di entrata in vigore della sentenza. Esiste una categoria di persone che può, invece, chiedere gli arretrati per un periodo massimo di 5 anni. Vediamo chi sono.

Pensioni di invalidità, per over 60 arretrati sino a 5 anni

La sentenza è entrata in vigore il 20 luglio 2020anno dopo l’emanazione del decreto 104/2020 e gli unici arretrati che erano stati previsti erano quelli successivi all’entrata in vigore della sentenza e fino ad avvenuta erogazione degli aumenti.

In particolare sono stati esclusi i soggetti invalidi totali, ciechi civili assoluti, sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità al lavoro che al 20 luglio 2020 avevano già superato l’età di 60 anni e che, pertanto, non sono stati riguardati dalla sentenza n. 152/2020. Oggi tale decisione è mutata e ci sono grosse novità.

Tutti coloro che hanno ottenuto l’aumento dell’invalidità civile che è passata da 286 euro a 650 euro, potranno ottenere gli arretrati fino a 5 anni indietro.  Questo significa che potranno ricevere la differenza (650-286 ovvero 364 euro da moltiplicare per 12 mesi per 5 anni antecedenti)

Rientrano in questa situazione i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

-possesso di un’età anagrafica superiore ad anni 60 alla data del 20 luglio 2020;

-titolarità di una pensione di invalidità civile totale, della pensione per ciechi civili assoluti o per sordomuti o, ancora, titolarità di una pensione di inabilità al lavoro;

-rispetto dei requisiti reddituali imposti dall’articolo 38 della legge n. 448/2001. In caso di persona celibe il limite di reddito personale è di €. 8.469,63, qualora coniugato invece il limite di reddito è di €. 14.447,42. In questo ultimo caso devono essere rispettati entrambi i limiti, sia quello personale che quello coniugale. E’ importante ricordare che nel calcolo vanno considerati tutti i redditi, anche esenti ai fini irpef; ciò significa che vanno considerati sia l’assegno ordinario contributivo sia quello di invalidità, esclusa invece indennità di accompagnamento.

Aumento pensioni di invalidità, requisiti

Per avere diritto all’aumento della pensione di invalidità – spiega l’Inps – sono necessari i seguenti requisiti reddituali:

il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

-il reddito della casa di abitazione;
-le pensioni di guerra;
-l’indennità di accompagnamento;
-l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
-i trattamenti di famiglia;
-l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

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