Diritti e doveri

Invalidità civile: attenzione! Messaggio dall’INPS: sospensione e revoca dell’assegno per chi non comunica i propri redditi


Attenzione, se percepite l’assegno di invalidità civile e non volete perderne il diritto, è opportuno leggere attentamente il messaggio inviato dall’INPS,  che suggerisce di comunicare tempestivamente i redditi per evitare la sospensione del sussidio. Nel dettaglio…

Revoca assegno invalidità per chi non presenta i redditi

Invalidità civile: prevista la sospensione temporanea e poi la revoca dell’assegno per chi non dà comunicazione dei propri redditi all’INPS o all’Agenzia delle Entrate. Con il comunicato stampa, l’Istituto fa sapere che chi ha ricevuto l’avviso di interruzione avrà ulteriori 120 giorni per procedere, trascorsi i quali la prestazione sarà definitivamente soppressa.

Nella nota che potete visualizzare di seguito, l’Inps comunica quanto segue:

I titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (per esempio assegno mensile o pensione di inabilità) sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’INPS (modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO) per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile.

In assenza di tale comunicazione, INPS ha inoltrato vari solleciti per la presentazione della documentazione.”

 

Coloro che ad oggi non hanno comunicato i redditi stanno ricevendo dall’INPS una raccomandata, con cui viene comunicata la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento.

Le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti presentando domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto (www.inps.it) ovvero tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività.

A luglio scorso l’INPS aveva già avvertito i titolari di prestazioni assistenziali di invalidità civile che avrebbe sospeso tutte le erogazioni in favore di chi non avesse reso noti i propri dati reddituali relativi agli anni dal 2017 al 2022.

In caso di mancato riscontro l’INPS ha inviato loro un’altra raccomandata con l’avviso della sospensione e, contestualmente, ha interrotto la prestazione con l’azzeramento della prima rata utile.

Da questa seconda lettera, quella con l’avviso di sospensione, l’Istituto concede altri 120 giorni per trasmettere i dati reddituali. Ma attenzione, allo scadere inutilmente anche di questi quattro mesi la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021).

Anche la comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomandata A/R al cittadino.

Si ricorda che le procedure che l’Istituto sta mettendo in atto in questi giorno e di cui si parla nel comunicato stampa riguardano le seguenti prestazioni legate al reddito:

-pensione di inabilità;
-assegno mensile di assistenza;
-pensione ai ciechi civili;
-pensione ai sordi;
-assegno sociale.

L’INPS precisa, poi, che per le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore le comunicazioni di sospensione saranno trasmesse a partire dai primi mesi dell’anno prossimo.

Come comunicare i redditi?

Il primo modo è per chi voglia adempiere autonomamente, accedendo all’area personale My INPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE).

In tal caso questo è il percorso da seguire:

-“Home”;
-“Prestazioni e servizi”;
-“Servizi”;
-“Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, -“Certificazione del diritto a pensione”;
“Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu:
-“Ricostituzioni/Supplementi”;
-“Ricostituzione pensione”;
-“Reddituale”;
-“Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

In alternativa è possibile affidarsi agli intermediari, rivolgendosi agli Istituti di Patronato o ad altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.


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