Diritti e doveri

Inps: bonus donne disoccupate 2021: in cosa consiste e come ottenerlo


A causa della disastrosa situazione economica che l’Italia sta attraversando, caratterizzata dall’aumento del numero dei disoccupati, in particolare di soggetti di sesso femminile, nella nuova legge di Bilancio è stato fissato un bonus per donne che hanno perso il lavoro.

In cosa consiste? Tutte quelle aziende che assumeranno donne, a prescindere dall’età, avranno diritto all’esonero contributivo pari al 100% che avrà durata triennale ed entro una cifra massima di 6.000 euro all’anno.

Il Bonus Donne Disoccupate è un tentativo da parte dello Stato di far fronte a un problema da sempre presente, cioè quello della disoccupazione femminile, che con il Coronavirus ha visto una brusca e rapida impennata verso il basso.

Tutte quelle donne che avevano trovato la loro serenità con attività di aiuto domestico, insegnamento di corsi legati al fitness, apertura di associazioni culturali dedite ad attività di promozione della cultura o di didattica con i bambini, si sono viste risucchiare in un baratro nero con i vari decreti e lockdown che hanno visto l’arresto parziale o totale delle loro mansioni.

Il Bonus vedrà un’applicazione non solo per il 2021, ma anche per il 2022.

I requisiti per accedere al bonus

La Legge di Bilancio, fa una distinzione di requisiti tra l’assunzione di donne residenti in zone del Sud Italia e donne residenti nella altre regioni italiane.

Le aziende, per poter accedere allo sgravio fiscale, dovranno assumere donne disoccupate da almeno 6 mesi per quanto riguarda il Sud Italia, e da almeno 24 mesi per le restanti regioni. Per Sud Italia si intendono le regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campani, Basilicata.

Ricordiamo che non c’è un limite di età per l’assunzione. E’ valida per tutte le donne maggiorenne e residenti in Italia. Ma che si intende per donne disoccupate (da 6 mesi o da 24 mesi)? Si intendono quelle donne che rientrano in queste tre categorie:

-Non hanno svolto un tipo di lavoro subordinato (al di là del reddito percepito)
-Non hanno svolto lavoro autonomo o, se lo hanno svolto, non devono aver superato un reddito superiore a 4.800 euro.
-Non hanno svolto lavori para-subordinati che abbiano portato ad un reddito superiore a 8.000 euro.

Cosa deve fare l’azienda

E’ l’azienda che dovrà occuparsi dell’incentivo con cadenza mensile (versamento dei contributi INPS con modello F24) e cadenza annuale (versamenti per l’assicurazione con l’INAIL per infortuni e malattie). Dovrà richiedere il bonus in un ufficio INPS della propria regione di appartenenza o inoltrare la domanda online sul sito ufficiale dell’INPS, scaricando e compilando l’apposito modulo.

Entro il giorno successivo alla domanda, verrà fatto un controllo formale e verrà comunicato l’esito della richiesta. Successivamente l’INPS potrà fare ulteriori controlli circa la validità effettiva della richiesta dell’incentivo.

Chi può beneficiare del bonus donne 2021?

Le regole d’accesso all’esonero contributivo sono legate a tre aspetti :

*tipologia di datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
*lavoratrici per le quali spetta l’incentivo;
*rapporti di lavoro incentivati.

Assunzioni incentivabili

* assunzioni a tempo determinato;
* assunzioni a tempo indeterminato;
* trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”), da rispettare perché il datore di lavoro possa beneficiare del bonus donne, deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Durata del beneficio

*12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
*18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.

Quali datori di lavoro che non possono accedere al bonus?

* le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
* le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
* le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
* le Università;
* gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
* le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
* gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
* le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
* l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
* le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


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